Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33517 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33517 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGANO GIUSEPPE N. IL 02/12/1978
avverso la sentenza n. 216/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MANGANO Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione in odine all’affermazione di colpevolezza, censurando che non sia stata ravvisata la causa di giustificazione dell’avere agito in

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato che non esisteva una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla propria salute, posto che il comportamento tenuto dall’imputato non si conciliava con la sussistenza del preteso malore’ (era seduto al tavolo del
ristorante di proprietà dei genitori in conversazione con un parente).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

stato di necessità.

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