Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33514 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33514 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORE ARTURO N. IL 22/08/1987
avverso la sentenza n. 157/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
AMORE Arturo ricorre contro la sentenza d’appello spécificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
bligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata, ma reiterano pedissequamente le doglianze già esposte nei motivi d’appello.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’ob-