Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33511 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33511 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABRAMI GIUSEPPE N. IL 28/05/1970 parte offesa nel procedimento
c/
PIZZO SEVERINO N. IL 04/04/1933
avverso il decreto n. 1877/2013 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ABRAMI Giuseppe ricorre contro il decreto di archiviazione speci-
ficato in epigrafe, e denuncia che l’opposizione alla richiesta del pubblico ministero sarebbe stata illegittimamente dichiarata inammissibile, posto che sarebbero stati indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi mezzi di prova.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché l’atto di opposizio-
ne – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene solo osservazioni critiche alla
richiesta di archiviazione, senza indicare investigazioni suppletive.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
§2.