Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33508 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33508 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUSETTI GINO EDOARDO N. IL 22/02/1940 parte offesa nel
MARIA N. IL I 7>72,p6te offe

DE PUPPI FABIO N. IL 22/09/1946
CARAVAGGI OLIVIERO N. IL 04/08/1963
avverso il decreto n. 225666/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
27/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FUSETTI Gino Edoardo ricorre contro l’ordinanza di archiviazione

specificata in epigrafe, e denuncia mancanza di motivazione sulla ritenuta infondatezza
della notizia di reato.

§2.

Il ricorso è inammissibile.

568, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina i mezzi con cui possono
essere impugnati”.
Orbene avverso il provvedimento di archiviazione, per il combina to disposto
degli artt. 127, comma 5, e 409, comma 6, cod.proc.pen. è ammesso il ricorso per
cassazione nel solo caso – qui non ricorrente – in cui la persona offesa dal reato non
sia stata posta in grado di esercitare la facoltà riconosciutale dalla legge di intervenire
in camera di consiglio. Pertanto, allorché sia stato garantito il contraddittorio con la
partecipazione all’udienza in camera di consiglio, la persona offesa dal reato non ha un
mezzo di impugnazione per fare valere violazioni di legge o vizi di motivazione relativi
alle valutazioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile a norma dell’art.
591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

Anche in materia di archiviazione vige la regola generale dettata dall’art.

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