Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33507 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33507 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO ANTONIO N. IL 04/10/1976
avverso la sentenza n. 10862/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43957/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
24.4.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 337 c.p., ricorre per

della motivazione sulla ritenuta recidiva.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.2 ha motivazione specifica sul punto), sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa
in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28.5.2014

cassazione l’imputato ANTONIO CUZZOLINO personalmente, enunciando vizi

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