Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33506 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33506 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSENTINO ANTONELLA N. IL 17/06/1964
avverso la sentenza n. 10956/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43947/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
6.11.2012-3.1.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 367 c.p.,

avv. GIOVANNI MORANA, enunciando motivi di violazione e/falsa applicazione
degli artt. 367 c.p.124, 177, 191, 192, 194 ss, 495, 526, 530.1 e.2 c.p.p.. anche
in relazione agli artt. 24 e 27 Cost..

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, risolvendosi nell’introduzione e nel commento di
articolato materiale probatorio, senza tra l’altro il rispetto del canone
dell’autosufficienza del ricorso e della deduzione specifica di precedente esatta
prospettazione del fatto processuale negli stessi termini al competente Giudice
del merito, in appello. Ciò, a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p.. Le deduzioni difensive si risolvono
pertanto nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione del ocmplessivo
materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

ricorre per cassazione l’imputata ANTONELLA COSENTINO a mezzo del difensore

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