Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33503 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33503 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISCONTI FRANCESCO N. IL 26/11/1985
avverso la sentenza n. 3842/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43922/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
8.6.12 confermava la sua condanna per reato ex art. 337 c.p., ricorre per

motivazione in ordine all’apprezzamento delle deposizioni testimoniali.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al
tempo stesso generico e diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di
un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito
(in particolare sent. app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune
dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi
dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono in apodittica
sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28.5.2014

cassazione l’imputato FRANCESCO VISCONTI, enunciando motivo di vizio della

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