Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33499 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33499 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCO FRANCESCO N. IL 12/09/1978
avverso la sentenza n. 1696/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 28/05/2014
43828/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
25-30.5.2012 confermava la sua condanna per reato ex art. 385 c.p., ricorre per
RAUCCI, enunciando motivo di vizi della motivazione in ordine all’elemento
psicologico del reato.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. (in particolare sul punto la Corte d’appello ha evidenziato le 15 ore
trascorse) – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014
cassazione l’imputato FRANCESCO BIANCO a mezzo del difensore avv. A.