Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33498 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33498 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROISE ANIELLO N. IL 06/08/1965
avverso la sentenza n. 6619/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 28/05/2014
43821/13 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Avverso la sentenza con cui in data 13-23.1.12 la CORTE
D’APPELLO DI NAPOLI confermava la condanna deliberata nei suoi confronti per
(sent. 4.12.2008), ricorre a mezzo del difensore l’imputato ANIELLO TROISE,
enunciando UNICO MOTIVO di violazione degli artt. 157, 160 e 99 c.p.: il reato si
sarebbe prescritto prima della sentenza d’appello.
L’assunto è reiterato con memoria del 14.4.2014.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo é
manifestamente infondato. Alla data della deliberazione d’appello il reato non era
prescritto: ciò, sia che si segua il percorso indicato dalla Corte d’appello, con il
rilievo dato alla prescrizione sia ex art. 157 che ex art. 161.2 c.p. [13 anni sei
mesi il periodo rilevante per la prescrizione del reato, in ragione della recidiva
infraquinquennale contestata all’imputato (anni 6 aumentati a 9 per la recidiva e
quindi della metà ex art. 161.2 c.p.), cui andavano aggiunti un anno sette mesi e
due giorni di sospensione del corso della prescrizione (aspetto non contraddetto
dal ricorso)], sia che si ritenga che l’aumento per la prescrizione operi solo ex
art. 157 c.p. (6 – 9 – 11 a e 3 m, oltre il periodo di sospensione: 21.9.12). Va
solo osservato che l’irrilevanza del diverso calcolo sulla conclusione rende non
pertinente al caso la connessa questione di diritto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali erciascunoi della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014
reato di calunnia consumato il 19.11.1999 dal Tribunale di Torre Annunziata