Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33495 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33495 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOVANNI ANGELO N. IL 05/05/1972
avverso la sentenza n. 1515/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43731/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che in data
29.5.2013 confermava la sua colpevolezza per reati di resistenza e

DI GIOVANNI, lamentando vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio:
mancava “pregnante motivazione” sul punto.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è

diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di rinnovato autonomo
specifico apprezzamento in fatto del Giudice d’appello (in particolare sent. app.
p.5), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

danneggiamento, riducendo la pena, ricorre per cassazione l’imputato ANGELO

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