Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33494 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33494 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRACOI MARCELLO N. IL 21/06/1963
avverso la sentenza n. 702/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43723/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che in data
19.5.2013 confermava la sua condanna per reato di peculato (prelievi
ingiustificati di carburante all’interno di istituto penitenziario), ricorre per

Piras, enunciando motivo di “inosservanza degli artt. 125.3, 192.1 e 546 lett. e)
ultima parte del c.p.p.” Il ricorso svolge deduzioni sulla deposizione dell’isp.
Lubello e la attendibilità di questi, sull’esame orale dell’imputato, sul
travisamento e “la sottovalutazione” delle prove a discarico (indicate nel ricorso
alle pagine 10-14), sulla valutazione dell’esame dell’imputato.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (in
particolare sent. app. p.3, 16, 17-23, in esito ad approfondita rinnovazione
istruttoria dibattimentale, p. 11-16) – deduzioni difensive che si risolvono nella
riproposizione di prospettazioni già disattese e nella mera sollecitazione ad una
loro diversa valutazione di merito, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

cassazione l’imputato MARCELLO CARRACOI a mezzo del difensore avv. Stefano

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