Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33493 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33493 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERAFINI STEFANO N. IL 10/08/1978
avverso la sentenza n. 62/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43 722/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA che
in data7.1.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 385
c.p., ricorre per cassazione l’imputato STEFANO SERAFINI a mezzo
del difensore avv.D. MASTRANGELO, con motivo di violazione
irritualità processuale già devoluta al Giudice d’appello; una
seconda svolge argomentazioni a sostegno dell’insussistenza della
contestata assenza dall’abitazione.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché entrambi
i motivi prospettano deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni puntualmente
svolte nella sentenza impugnata su entrambi i punti oggetto del
ricorso.
Quanto all’eccezione in rito, la Corte d’appello ne ha
spiegato la tardività e il punto è ignorato dal ricorso.
Quanto al punto della responsabilità, la Corte aquilana ha
rivalutato autonomamente la fattispecie concreta posta al suo
giudizio con motivazione specifica: il motivo di ricorso non si
confronta specificamente con quell’argomentazione (confronto
doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581
c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6,
sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009

e

Sez.6, sent. 22445 dell’8 –

28.5.2009) limitandosi a riproporre disattese e generiche censure
in fatto. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

dell’art. 129 c.p.p.. In realtà poi la prima deduzione attiene a

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