Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33493 del 21/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33493 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUSOVIC ELISABETTA N. IL 10/10/1986
avverso la sentenza n. 3878/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 21/05/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo VIOLAZIONE DELL’ART. 648 COD.
PEN. in merito alla sussistenza della consapevolezza della provenienza
illecita dell’assegno.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con motivazione logica e coerente con le
risultanze probatorie, e pertanto non censurabile nella presente sede di
legittimità, ha ritenuto che l’odierna ricorrente non potesse ignorare
l’illecita provenienza delle due confezioni di calze ricevute da Husovic
Planiza ed esibite a richiesta dei Carabinieri nel corso di un controllo,
valorizzando le seguenti circostanze: a) l’impossibilità di confondere le
suddette confezioni con la merce da essa regolarmente acquistata e
pagata nel medesimo negozio; b) l’occultamento sotto lo scialle della
merce ricevuta da Husovic Planiza e provento di furto; c) la fuga alla
vista della pattuglia dei Carabinieri.
In conclusione, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi
motivazionali deducibili in sede di legittimità, il ricorso, prospettando
una mera rivalutazione delle stesse questioni di merito già prese in
esame da entrambi i giudici di merito, va ritenuto inammissibile: alla
relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 21/05/2013

1. Con sentenza in data 13/01/2012, la Corte di Appello di
Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.U.P. del
Tribunale di Forlì in data 23/10/2008, riteneva HUSOVIC Elisabetta
responsabile del reato di ricettazione di due confezioni di calze di
provenienza illecita, riducendo la pena inflitta a mesi uno e giorni venti
di reclusione ed € 180 di multa.

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