Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33491 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33491 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRUPI DIEGO N. IL 25/09/1978
avverso la sentenza n. 259/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014


43707/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di GENOVA che in data
27.6.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 385 c.p., ricorre per

degli artt. 385 e 43 c.p. e vizi della motivazione.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. (con specifica risposta della Corte d’appello alla corrispondente doglianza
devolutale con il primo atto di impugnazione) – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa
in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

cassazione l’imputato DIEGO CRUPI, enunciando motivo di erronea applicazione

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