Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33489 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33489 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOZZI MASSIMO N. IL 24/07/1974
avverso la sentenza n. 1282/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 28/05/2014
43680/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di GENOVA che in data
29.5.13 confermava la sua condanna per reato ex art. 385 c.p., ricorre per
SAMBUGARO, enunciando motivo di “vizi della motivazione”.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. (con risposta specifica della Corte d’appello alla corrispondente doglianza
sul medesimo punto delle condizioni di vita dell’imputato) – deduzioni difensive
che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto
preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014
cassazione l’imputato MASSIMO TOZZI a mezzo del difensore avv. S.