Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33486 del 28/06/2018

Penale Ord. Sez. 6 Num. 33486 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
A.A.

avverso il decreto in data 30/05/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Franca Zacco, che ha concluso per la restituzione degli atti alla Corte
d’appello di Napoli, qualificata l’impugnazione quale appello.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 30 maggio 2017, depositato il 19 giugno
2017, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di A.A. di revoca
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno
nel comune di residenza per la durata di due anni e sei mesi.

Data Udienza: 28/06/2018

Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha rilevato, all’esito di apposita
perizia, che A.A. è dotato di adeguate capacità cognitive e percettive ai fini
della sottoposizione alla misura di prevenzione.

2. Ha presentato ricorso avverso il decreto indicato in epigrafe l’avvocato
Donato De Paola, quale difensore di A.A., formulando un unico motivo,
con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 7, terzo
comma, legge n. 1423 del 1956 e 192, comma 2, cod. proc. pen., a norma

delle condizioni di applica bilità della misura di prevenzione.
Si deduce che il Tribunale, del tutto apoditticamente, distingue tra capacità
di stare in giudizio e capacità di partecipare all’applicazione della misura, e che
opera un travisamento probatorio quando dà rilievo alla presentazione
settimanale del ricorrente presso il Commissariato di P.S. per la firma, perché
non rileva come questo accadimento sia possibile solo in conseguenza
dell’accompagnamento effettuato dalla moglie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere qualificato come appello, con conseguente

trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli.

2. Costituisce principio ormai assolutamente consolidato nella giurisprudenza
di legittimità quello secondo cui avverso il provvedimento che abbia disposto
la revoca o la modifica di una misura di prevenzione è esperibile l’appello e non il
ricorso per cassazione (così, tra le tantissime, possono citarsi Sez. 1, n. 37311
del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618, nonché Sez. 1, n. 1817 del 25/10/2006,
dep. 2007,

Alabrese, Rv. 236025, nonché ancora Sez. 2, n. 648 del

31/01/2000, Terracciano, Rv. 215397; per l’opinione contraria, la più recente
massinnata risulta essere Sez. 6, n. 8 del 04/01/2000, Di Martino, Rv. 215855).
A fondamento dell’orientamento ormai ampiamente consolidato si osserva
innanzitutto che, stante il difetto di una specifica previsione, deve applicarsi la
disciplina generale in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del
tribunale sull’originaria richiesta di applicazione della misura. Si osserva, poi, che
anche il giudizio sulla revoca della misura, involgendo nuovamente la questione
di merito della pericolosità del proposto, impone che alle parti siano assicurate le
medesime garanzie connotanti il momento processuale dell’originaria
imposizione della misura, a partire dai tre gradi di giudizio attraverso i quali può
articolarsi il relativo procedimento. Si rileva, ancora, che non può essere preso a
2

dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza

riferimento il modello normativo previsto per l’impugnazione del provvedimento
in materia di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di residenza o di dimora
abituale, perché relativo ad istituto del tutto diverso. Si aggiunge, quindi, che
l’opposta opinione, la quale riconduce il provvedimento al “sistema
dell’esecuzione”, e conseguentemente individua il mezzo di impugnazione nel
ricorso per Cassazione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., non è condivisibile,
perché omette di considerare l’autonomia del sottosistema delle misure di
prevenzione, caratterizzato dal doppio grado di merito, dai termini di

stessa, dal ricorso in cassazione per sola violazione di legge.
Il Collegio, nel condividere la soluzione ampiamente consolidata, ritiene che
la stessa sia applicabile anche quando la revoca è chiesta a norma delle
disposizioni dettate dal d.lgs. n.159 del 2011. Ed infatti, le ragioni
precedentemente enunciate, pur se riferite al precedente sistema normativo,
possono essere puntualmente riproposte anche con riguardo alla nuova
disciplina, posto che la stessa non risulta aver introdotto novità in materia di
impugnazioni.

3. Deve poi aggiungersi che, nel sistema delle impugnazioni relative alle
misure di prevenzione, non è proponibile ricorso diretto per cassazione.
Invero, come già osservato in precedenti pronunce, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso per saltum è previsto
soltanto avverso le sentenze e non anche avverso i decreti e le ordinanze, e,
quindi, non è proponibile in materia di misure di prevenzione (cfr., tra le diverse
decisioni in tal senso: Sez. 2, n. 31075 del 05/07/2013, Cubeddu, Rv. 256840;
Sez. 1, n. 6618 del 28/01/2010, Exposito, Rv. 246574; Sez. 1, n. 5630 del
20/01/2009, Geraci, Rv. 242448).

4.

In conclusione, quindi, l’impugnazione deve essere qualificata come

ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti
alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso il 28 giugno 2018

impugnazione più ristretti, dall’assenza di effetto sospensivo dell’impugnazione

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