Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33486 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33486 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRIAMONTE MARIO N. IL 04/06/1981
avverso la sentenza n. 3673/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014


43654/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI GENOVA che in

data 28.5.2013 confermava la sua condanna per reati ex artt. 337
mezzo del difensore avv.ssa M. Tranfo, con motivo di erronea
applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione
giuridica del fatto contestato.
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni generiche, che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata (p. l ultimo periodo e 2) che ha rivalutato
autonomamente la fattispecie concreta posta al suo giudizio
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex
art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009
dell’8 – 28.5.2009).

e

Sez.6, sent. 22445

Le censure di ricorso si risolvono pertanto

in precluse doglianze di merito. Consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

e 582 c.p., ricorre per cassazione l’imputato MARIO BRIAMONTE a

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