Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33485 del 28/05/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33485 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AA
BB
CC
DD N. IL 10/02/1964
avverso il decreto n. 668/2011 GIP TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 19/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43634/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui in data 19-21.8.2013 il GIP del
TRIBUNALE di Barcellona Pozzo di Gotto ha, in esito a udienza camerale,

CC e DD, ricorre a mezzo del difensore avv.

Saverio A. Arena e quale persona offesa AA, enunciando motivo di
violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata la persona offesa
udita, come da sua richiesta nell’opposizione, “per meglio esplicare i motivi di
opposizione”.
1.1 E’ pervenuta memoria redatta dal difensore nell’interesse del
ricorrente. Si assume che una “fortuita, accidentale e casuale registrazione”
dimostrerebbe che difensore e assistito avrebbero ribadito al GIP la volontà della
persona offesa, anticipata negli atti scritti, di rendere dichiarazioni spontanee per
chiarire i fatti, richiesta rifiutata anche con la locuzione “se diamo spazio lo
facciamo diventare un processo”.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti.
L’ordinanza di archiviazione, in esito a udienza camerale che segua
l’opposizione, può essere impugnata solo per violazione del contraddittorio,
inteso come deliberazione senza aver permesso alla parte processuale di
partecipare svolgendo le proprie difese tecniche.
Nel caso di specie, sussistono due concorrenti ed autonome ragioni di
inammissibilità della doglianza:
– il GIP ha dichiarato originariamente inammissibili le opposizioni del
AA (e tale inammissibilità, in quanto originaria, preesiste alla richiesta di
fornire, e personalmente anziché tramite il difensore tecnico, “chiarimenti” la cui
eventuale necessità è del tutto coerente all’apprezzamento del GIP; il punto,
assorbente, non è oggetto di contrasto nel ricorso);
– ogni eventuale nullità intervenuta nel corso dell’udienza risulterebbe
comunque sanata ai sensi dell’art. 182.2 c.p.p. (non risultando dedotta in ricorso
alcuna tempestiva deduzione in proposito nel corso dell’udienza; né la memoria

-i

disposto l’archiviazione del procedimento a carico di BB,

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2

muta i termini della questione, posto che non rileva l’avvenuta richiesta, ma la
mancata formalizzazione di tempestiva eccezione di nullità in esito al diniego,
aspetto in rito assorbente anche sull’esame dell’asserita fondatezza
dell’eccezione).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

P.Q.M.

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