Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33484 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33484 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLI GIUSEPPE N. IL 12/01/1958
avverso l’ordinanza n. 19/2011 GIUDICE DI PACE di
MONTEMAGGIORE BELSITO, del 09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 28/05/2014
43593/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Giuseppe Castelli ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza con la quale il Giudice di pace di Montemaggiore
Belsito all’udienza del 9 Novembre 2012 ha respinto la sua
2. Il ricorso è inammissibile, conseguente è la condanna
del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000 – equa al caso – in favore della Cassa delle
ammende.
L’art.
586
c.p.p.
permette
l’impugnazione
delle
ordinanze deliberate nel corso del dibattimento soltanto, a pena
di inammissibilità, con l’impugnazione contro la sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014
richiesta, quale imputato, di interrogare personalmente i testi.