Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33484 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33484 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLI GIUSEPPE N. IL 12/01/1958
avverso l’ordinanza n. 19/2011 GIUDICE DI PACE di
MONTEMAGGIORE BELSITO, del 09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43593/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Giuseppe Castelli ricorre per cassazione avverso

l’ordinanza con la quale il Giudice di pace di Montemaggiore
Belsito all’udienza del 9 Novembre 2012 ha respinto la sua

2. Il ricorso è inammissibile, conseguente è la condanna
del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000 – equa al caso – in favore della Cassa delle
ammende.
L’art.

586

c.p.p.

permette

l’impugnazione

delle

ordinanze deliberate nel corso del dibattimento soltanto, a pena
di inammissibilità, con l’impugnazione contro la sentenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

richiesta, quale imputato, di interrogare personalmente i testi.

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