Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33482 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33482 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BECCIU GIANFRANCO N. IL 27/09/1941
avverso la sentenza n. 619/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43560/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.
DIST. DI SASSARI che in data 21.2.2013 confermava la sua condanna
dell’attenuante del risarcimento del danno,

ricorre per

cassazione l’imputato GIANFRANCO BECCIU a mezzo del difensore
avv. P. Federici, con motivo di vizi alternativi della
motivazione e violazione dell’art. 314 c.p..
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:

Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-

14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e non indicano
quali specifiche e determinanti censure d’appello non avrebbero
trovato risposta nella rivalutazione della Corte distrettuale.
Significativo che la nota 1 a p. 2 del ricorso si richiamino le
p. 12 e 13 della “Sentenza impugnata”, che, invece, consta di
sole 11 pagine la cui ultima è dedicata al trattamento
sanzionatorio.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

per reato ex art. 314 c.p., riducendo la pena per l’applicazione

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