Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33480 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33480 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETROSINO GIOVANNI N. IL 01/08/1971
avverso la sentenza n. 3305/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43542/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l.

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BARI che in

data 8.3.2013 confermava la sua condanna per reato ex artt. 337,
cassazione l’imputato GIOVANNI PETROSINO personalmente, con
motivo di mancanza di motivazione sui punti della responsabilità
e del trattamento sanzionatorio.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).

La Corte ha

specificamente argomentato sui due punti (p. 3 e 4 sent.).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

582 c.p. e 4 legge armi, riducendo la pena, ricorre per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA