Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33480 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33480 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETROSINO GIOVANNI N. IL 01/08/1971
avverso la sentenza n. 3305/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 28/05/2014
43542/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l.
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BARI che in
data 8.3.2013 confermava la sua condanna per reato ex artt. 337,
cassazione l’imputato GIOVANNI PETROSINO personalmente, con
motivo di mancanza di motivazione sui punti della responsabilità
e del trattamento sanzionatorio.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
La Corte ha
specificamente argomentato sui due punti (p. 3 e 4 sent.).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014
582 c.p. e 4 legge armi, riducendo la pena, ricorre per