Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33478 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33478 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZIONE DANIELE N. IL 06/03/1986
avverso la sentenza/ordinanza n. 1579/2012 CORTE APPELLO di
SALERNO, del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43523/13 RG

1

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI SALERNO che in

data 13.6.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 337
del difensore avv.ssa S. Lorica, con motivo di mancanza della
motivazione sul diniego di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale ex art. 603 c.p.p..
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata, riproponendo una richiesta del tutto
intrinsecamente generica come quella tale correttamente valutata
dalla Corte distrettuale (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

c.p., ricorre per cassazione l’imputato DANIELE MANZIONE a mezzo

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