Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33476 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33476 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELLUCCI MASSIMO N. IL 03/12/1966 parte offesa nel
procedimento c/
avverso il decreto n. 7190/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43498/ RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso l’ordinanza con cui in data 30.9.13 il GIP di
da MASSIMO CELLUCCI nei confronti di DINO DI GIACOMANTONIO,
ricorre per cassazione, con atto personale, lo stesso CELLUCCI,
chiedendone l’annullamento per ragioni afferenti il contenuto
della decisione.
1.1 E’

pervenuta memoria del difensore del sottoposto

alle indagini, di confutazione delle ragioni del ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile, conseguente è la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 500 – equa al caso – in favore della Cassa delle ammende.
La persona offesa, infatti, non è legittimata a proporre
ricorso per cassazione con atto personale

(Sez. 6 sent. 22025/12;

SU sent. 47473/2007).

avverso il provvedimento di archiviazione è

ammissibile il ricorso per cassazione per motivi diversi dalla
sola violazione del contraddittorio (Sez.6, sent. 5144/1997).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

Roma ha archiviato il procedimento sorto dalla denuncia proposta

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