Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33473 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33473 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLICO CARMELO N. IL 12/09/1963
MORGANTE LUCIA GIUSEPPA N. IL 13/12/1926
avverso la sentenza n. 448/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43438/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che,
in data 16.4-13.6.2013 confermava la loro condanna per reato ex art. 390 c.p. in

MORGANTE e CARMELO GALLICO, con autonomi atti dei rispettivi difensori e, il
secondo, anche con ricorso personale.
GALLICO enuncia motivi di “violazione dell’art. 606 lett. e)” c.p.p. in
relazione:
. all’art. 192 stesso codice e in relazione ancora all’art. 390 c.p.”,
sugli aspetti relativi alla ritenuta inadeguatezza del nascondiglio – rinvenuto nel
garage – alla protratta permanenza del latitante, al suo collegamento con
cuscino e lenzuolo-plaid rinvenuto su divano nell’appartamento in uso alla
madre, alla condotta dell’imputato nell’immediatezza (col tentativo di spostare
cuscino e plaid e di distogliere l’attenzione del nipote dal punto dove si trovava il
nascondiglio);
. agli artt. 62, 62 bis, 163 e 133 c.p..
Con il ricorso personale, l’imputato enuncia che la sentenza
impugnata “è inficiata da errore in fatto e in diritto”, essendo basata solo su
congetture connesse alla presenza di lenzuolo-plaid e cuscino su un divano
all’interno dell’abitazione materna ed alla asserita propria condotta
nell’immediatezza della perquisizione. Vi è quindi commento in ordine a
conversazioni intercettate e al collegamento tra il fratello latitante e gli
appartamenti dei vari familiari.
MORGANTE enuncia motivi di vizi alternativi della motivazione sulla
responsabilità individuale, in ragione di consapevole attivazione per agevolare la
latitanza del figlio.

2. I ricorsi sono, all’evidenza, originariamente inammissibili, perché i
motivi sono diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (p. 3-6

1

favore del rispettivo figlio e fratello, ricorrono per cassazione LUCIA GIUSEPPA

43438/13 RG

2

sent. app.) – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad
una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. In
definitiva i ricorsi ripropongono le censure di merito presenti negli atti di appello
(p. 3 sent. impugnata), commentando nuovamente e negli stessi termini la
valenza probatoria dei singoli elementi: sintomatica l’assenza, immediatamente
evidente dalla mera lettura degli atti di ricorso, di deduzioni specifiche che
concretizzino le peculiari diversità dei singoli vizi che, soli, rilevano ai sensi della

anche per genericità la deduzione alternativa o indistinta.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

lettera e) c.p.p., diversità strutturale radicale che, per sé, rende inammissibile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA