Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33472 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33472 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVOLIN LUCIO N. IL 23/05/1955
avverso la sentenza n. 3407/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SCHIAVOLIN Lucio ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 348 cod. pen. e 9 legge n. 175/1992, e denuncia senza
ordine logico e con plurimi atti:
1. che il fascicolo processuale sarebbe giunto alla Corte d’appello privo di taluni

2.

che il pubblico ministero, nell’anno 2010, l’avrebbe ‘prosciolto’ dal reato di cui
all’art. 9 legge cit., lasciandogli la disponibilità della poltrona da dentista;

3.

che la sentenza di primo grado mancherebbe “di più di un terzo della motivazione”;

4.

che la sentenza di primo grado avrebbe travisato la prova;

5.

che il giudice avrebbe esercitato potestà riservate dalla legge a organi legislativi o amministrativi;

6.

violazione del diritto di difesa e mancata assunzione di prova decisiva, avendo
il giudice ritenuto superflua l’audizione del teste Porcelli – già ammesso – che
doveva deporre sulla validità dei titoli abilitativi da esso imputato posseduti;

7.

mancata enunciazione del fatto in sentenza;

8.

omessa iscrizione di notizia di reato in danno di Voinescu;

9.

inutilizzabilità di tutte le testimonianze raccolte;

10. che, con sentenze del Tribunale di Padova del 10.6.2013 e dell’11.2.2014, è
stato assolto dal reato di cui all’art. 348 cod.pen.;
11. mancato ‘ricalcolo’ del termine di durata delle indagini preliminari;
12. rifiuto della Corte d’appello di rilasciare copia delle prove a carico.
In data 9.1.2014 il ricorrente depositava denuncia “per associazione a delinquere e false comunicazioni processuali” contro il pubblico ministero dott. Luca, il
capitano del N.A.S. Mercurio e il medico Tosatto, accusandoli di avere costruito prove
false utilizzate per la sua condanna penale. Successivamente trasmetteva altra denuncia penale contro il pubblico ministero dott. Dini.
Con numerose istanze trasmesse nell’imminenza dell’udienza odierna il ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso, deducendo:
– l’opportunità di attendere la conclusione di altri procedimenti pendenti nei suoi confronti la cui decisione inciderebbe sul presente giudizio;
– la violazione dell’art. 610, comma 5, cod.proc.pen., atteso che: a) né lui né l’avv.
Claudio Barbieri, nominato difensore d’ufficio, avrebbero ricevuto i prescritti avvisi dell’udienza fissata; b) soltanto in data 26.5.2014 ha ricevuto l’avviso che la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato ‘irricevibile’ il ricorso da lui proposto avverso il provvedi-

documenti (denuncia N.A.S. del 25.3.2009 e referto dott. Tosatto);

mento che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.

§2.

Preliminarmente si osserva che le richieste di rinvio devono esse-

re respinte per le seguenti ragioni:

la pendenza di altri procedimenti nei confronti della stessa persona non è causa di

rinvio, perché la sospensione del processo per questioni pregiudiziali è ammessa sol-

tanto il ricorrente quanto il difensore d’ufficio hanno ricevuto regolare e tempestiva

notificazione dell’avviso di udienza: il primo, sia per mezzo del servizio postale (compiuta giacenza scaduta 1’8.4.2014) sia mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen., avvenuta il 16.4.2014; il secondo, mediante notifica eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario il 17.3.2014;

le vicende relative al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Sta-

to non influiscono sul regolare svolgimento del presente giudizio, perché l’assistenza
tecnica è stata garantita dalla nomina del difensore d’ufficio.

§3.

I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.

Alcuni perché non ricadono nei casi tipici previsti dall’art. 606 cod.proc.pen.
(denunce di falsità e di mancato reperimento atti). Altri perché reiterano censure che
hanno già trovato adeguata confutazione nella sentenza impugnata (motivi 4 e 9) o
denunciano violazioni di legge non dedotte nei motivi d’appello (motivi 2, 3, 5, 7, 8 e
9) o nei precedenti gradi di giudizio (motivo 11). Comune a tutti il vizio di genericità,
perché si esauriscono in petizioni apodittiche, al limite dell’intellegibilità, non sostenute
dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che dovrebbero
corredarli. Il motivo, infine, che denuncia la mancata assunzione di prova decisiva è
manifestamente infondato, perché la prova del possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione di odontoiatra non può essere data per testimoni, ma deve risultare da idonea documentazione, al qual proposito la sentenza impugnata ha diffusamente motivato che il ricorrente possiede diplomi rilasciati in Albania e Belgio, che il
Ministro della Salute non ha riconosciuto validi per l’esercizio dell’odontoiatria ma della
sola arte odontotecnica.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

tanto per nelle ipotesi – qui non ricorrenti – previste dall’art. 3 cod.proc.pen.;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 maggio 2014.

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