Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33472 del 21/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33472 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REHO LUIGI N. IL 18/09/1958
avverso la sentenza n. 675/2010 TRIBISEZ.DIST. di CASARANO, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 21/05/2013

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito
indicate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, opera, pur in presenza
di un accordo sulla pena, l’obbligo della motivazione ex artt. 125 cpp e
111 Cost. e l’imputato è legittimato all’impugnazione anche in caso di
accordo ratificato dal giudice, allorché segnali l’esistenza di vizi della
decisione relativi al suo proscioglimento ex art. 129 cpp.
E’ stato, poi, anche reiteratamente affermato che, in funzione della
particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo
caratterizza – fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità di
contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali
dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione di
tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui
dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta
della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha operato
il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art 129 cpp.,
rilevando che dagli atti, non risultavano elementi evidenti che potessero
portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata data la
corretta qualificazione giuridica e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto: alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 21/05/2013
IL PRESIDENTE

1. REHO Luigi, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione – per
violazione dell’art. 129 c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine
alla sussistenza di cause di proscioglimento – avverso la sentenza
pronunciata in data 05/03/2012 con la quale il giudice monocratico del
Tribunale di Lecce – sez. distaccata di Casarano – gli aveva applicato la
pena concordata con il P.M.

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