Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33471 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33471 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEZZUTO GIANFRANCO N. IL 31/05/1957
PEZZUTO VINCENZO N. IL 19/04/1984
avverso la sentenza n. 241/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43405/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di LECCE che in data
17.4-25.5.2013 confermava la loro condanna per reati ex artt. 368 e 610 c.p.,

autonomi atti, a mezzo del difensore. Enunciano motivi di vizi della motivazione
in ordine al reato ex art. 610 c.p., al reato ex art. 368 c.p., mancanza di prova.

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili, perché i primi due
comuni motivi sono diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito,
sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità
e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (in
particolare la sentenza d’appello ha specificamente motivato sull’attendibilità
della persona offesa, sulla sufficienza probatoria in ragione delle deposizioni dei
testi COPPINI e CALO’, apprezzata pure nella qualità di moglie della persona
offesa, sulla posizione di VINCENZO in relazione al concorso nella calunnia) deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. Il terzo motivo di
entrambi i ricorsi è inammissibile per palese genericità.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile if ricorsd e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

ricorrono per cassazione gli imputati GIANFRANCO e VINCENZO PEZZUTO, con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA