Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33469 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33469 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAVAN ROBERTO N. IL 16/12/1956
avverso la sentenza n. 21/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43392/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di TRENTO- SEZ. DIST.
BOLZANO che in data 27.6.2013 confermava la sua condanna per reati ex art.

atto manoscritto personale, enunciando argomentazioni in fatto per sostenere
l’erroneità dell’impugnata sentenza.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 500 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28.5.2014

341 bis, 582, 337 c.p., ricorre per cassazione l’imputato ROBERTO PAVAN, con

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