Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33466 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33466 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONFORTINO LUIGI N. IL 31/08/1963
avverso la sentenza n. 3256/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

43352/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di BARI che in data 1424.1.2013 confermava la sua condanna limitatamente ai reati ex artt. 336, 582 e

difensore avv. N. CORNACCHIA, enunciando motivi di mancanza e manifesta
illogicità della motivazione, “insufficienza probatoria”; difetto di motivazione per
immotivato rigetto di integrazione probatoria; idem per la determinazione del
trattamento sa nzionatorio.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (in
particolare sent. app. p.4-6, 7) – deduzioni difensive che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

385 c.p., ricorre per cassazione l’imputato LUIGI CONFORTINO a mezzo del

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