Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33465 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33465 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSIO ANGELO N. IL 14/02/1979
avverso la sentenza n. 783/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014


43342/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO che

in data 3-5.7.2013 confermava la sua condanna per reato ex art.
mezzo del difensore avv. V. Vetere, con motivo di violazione di
legge e “vizio” di motivazione.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009)

e non indicano

quali specifiche e determinanti censure d’appello non avrebbero
trovato risposta nella rivalutazione della Corte distrettuale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

385 c.p., ricorre per cassazione l’imputato ANGELO AMBROSIO a

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