Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33460 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33460 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GANGI MICHELE N. IL 23/09/1992
avverso la sentenza n. 673/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GANCI Michele ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia erroena applicazione della legge penale e mancanza di motivazione:
1.

in ordine all’affermazione di colpevolezza, censurando che non sia stata riconosciuta la causa di giustificazione dello stato di necessità;

2.

delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica.

§ 2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato che lo stato di necessità postula il pericolo imminente di un danno grave alla persona, pericolo che, nella specie, non sussisteva,
considerato che la bambina – per soccorrere la quale si era allontanato dal luogo di
esecuzione della misura cautelare – aveva accusato una normale epistassi ed era già
assistita dalla madre.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza – anziché equivalenza –

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA