Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33458 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33458 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCICCHIO GIUSEPPE N. IL 20/08/1992
avverso la sentenza n. 2383/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

t

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FALCICCHIO Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione:
1.

in ordine all’affermazione di colpevolezza, atteso che non sarebbe stata dimostrata la volontà di sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare;

2.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, valutato il comportamento tenuto dall’imputato (sorpreso fuori
dell’abitazione, si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce), ha argomentato che si era reso perfettamente conto del disvalore della propria azione. Quanto alla
pena, ha rilevato – e, sul punto, nulla obietta il ricorrente – Che non emergevano circostanze meritevoli di positiva valutazione ai fini della mitigazione della pena, pari al
minimo eidttale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

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