Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33457 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33457 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANETTA NICODEMO N. IL 09/10/1967 parte offesa nel
procedimento
c/
TELNOVA RANIYA N. IL 04/07/1975
avverso il decreto n. 86/2013 GIP TRIBUNALE di NOVARA, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PANETTA Nicodemo ricorre contro il decreto di archiviazione spe-

cificato in epigrafe, e denuncia:
1. violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione
presentata dalla persona offesa dal reato;
vizio di motivazione sulla ritenuta infondatezza della notizia di reato.

§2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché l’art. 410,

comma 1, cod.proc.pen. prescrive che l’opposizione alla richiesta di archiviazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’oggetto della investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova, requisiti che nella specie mancavano.
Il secondo motivo non è tra quelli previsti dalla legge processuale, perché il
decreto di archiviazione, per il disposto dell’art. 409, comma .6, cod.proc.pen., è inoppugnabile, salvo i casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, stesso codice, casi che
qui non ricorrono, perché l’opposizione della persona offesa dal reato è stata legittimamente dichiarata inammissibile per la mancata indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

2.

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