Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33456 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33456 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANELLI STEFANO N. IL 27/12/1969
avverso la sentenza n. 2314/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

42868/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che in data 19.
6.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 385 c.p., ricorre per

enunciando motivi di violazione dell’articolo 385 ed illogicità manifesta della
motivazione, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al
giudizio di comparazione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive, oltretutto generiche, che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità. In particolare non c’è confronto specifico con l’argomentazione della
Corte d’appello sulle modalità e i tempi con cui l’imputato si sarebbe recato in
ospedale, giudicati incompatibili con l’urgenza, le doglianze essendo volte ad
ottenere una diversa ricostruzione del fatto. Quanto al trattamento
sanzionatorio, le doglianze attengono al merito, a fronte di specifica motivazione
della Corte d’appello sui punti devolutile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.2014

cassazione l’imputato Stefano Romanelli a mezzo del difensore avv. Carla Serra,

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