Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33454 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33454 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FILALI SOUFIANE N. IL 22/10/1993
avverso la sentenza n. 283/2013 TRIBUNALE di PINEROLO, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FILALI Soufiane ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-

cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi cinque e
giorni dieci di reclusione per il reato previsto dall’art. 385cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione sui criteri di determinazione della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sente.nza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare la
legittimità e congruità della concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
applicazione di una pena diversamente detedrminata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

§2.

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