Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33453 del 29/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 33453 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SE ENZA

sul ricorso proposto da:
BREVIARIO GIUSEPPE N. IL 06/06/1952
avverso la sentenza n. 5123/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
le /sentityl(-conclusio,i’del PVrott.

Udit i5life o Avv.;

Data Udienza: 29/05/2014

4644/14 RG

1

ORDINANZA EX ART. 625-BIS QUARTO COMMA PRIMA PARTE C.P.P.

CONSIDERATO IN FATTO
1. GIUSEPPE BREVIARIO ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis
c.p.p. avverso la sentenza 3.5-14.6.12 della Seconda sezione di questa Corte

Con sentenza 17953/13 questa Sesta sezione ha dichiarato inammissibile tale
ricorso perché tardivo, in quanto depositato il 22.1.2013.
Avverso tale decisione BREVIARIO ha proposto ulteriore ricorso straordinario
per errore di fatto, rilevando che in realtà il primo ricorso doveva essere
considerato tempestivo, tenuto conto della sospensione feriale dei termini,
chiedendone l’ammissibilità con conseguente pertinente giudizio.
Con sentenza deliberata il 9.1.2014 la Seconda sezione ha annullato senza
rinvio la sentenza 17953/13 trasmettendo gli atti a questa Sezione per provvedere
sull’originario ricorso.

2. Con l’originario ricorso straordinario il ricorrente deduceva che con la
sentenza 23684/12 la Corte di cassazione sarebbe incorsa in due errori, consistenti:
il primo, nell’aver dichiarato l’inammissibilità per genericità di uno dei motivi del
ricorso originario, omettendo di considerare che il dato segnalato con l’atto di
impugnazione (concernente la larghezza della maglia di un’inferriata) era
agevolmente desumibile da una fotografia allegata allo stesso atto di
impugnazione; il secondo, nell’aver omesso la valutazione dei motivi nuovi,
formulati con due note depositate il 17 aprile 2012 alla direzione della casa
circondariale di Bergamo, dove egli all’epoca si trovava detenuto. Il ricorrente ha
depositato memoria 1’8 aprile 2013 a sostegno dei motivi proposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Va preliminarmente osservato che, a fronte di una deliberazione con la
quale altra Sezione di questa Corte ha (implicitamente) giudicato ammissibile il
secondo ricorso ex art. 625-bis c.p.p., proposto avverso la prima deliberazione di
questa Sezione che aveva giudicato la tardività del primo ricorso straordinario, non
vi è spazio per affrontare la questione di diritto, che pure si giudica opportuno
segnalare in questa sede, se sia, dal punto di vista della disciplina positiva (come in
concreto cristallizzata nell’attuale testo dell’art. 625-bis c.p.p.) e dal punto di vista
sistematico, ammissibile un ricorso straordinario avverso sentenza che

suprema.

4644/14 RG

2

(prescindendo dal suo contenuto in ipotesi erroneo) abbia comunque deliberato
specificamente su un ricorso straordinario.
Il ricorso straordinario è palesemente inammissibile, dovendosi pertanto
provvedere con ordinanza de plano, secondo quanto previsto dalla prima parte del
quarto comma dell’art. 625-bis c.p.p..
Il richiamo ad un elemento di fatto (la fotografia allegata) che avrebbe dovuto
essere apprezzata direttamente dalla Corte suprema nella sua intrinseca valenza

meno dell’assunto difensivo dell’impossibilità di passaggio di mano ed arma) è stato
giudicato nell’impugnata sentenza connotare di intrinseca ed insuperabile genericità
la doglianza. Il primo motivo del ricorso straordinario è pertanto inammissibile
perché sollecita una rivalutazione di uno specifico apprezzamento del Giudice di
legittimità, in un contesto dove in nessun modo è configurabile un errore materia o
di fatto, essendo stato da quel Giudice formulata un’espressa valutazione sulla
circostanza dell’inadeguatezza di siffatto modo di sorreggere, sul piano
argomentativo ed ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p., l’originaria censura.
Il secondo motivo è inammissibile per la genericità con la quale è prospettato.
Ciò che infatti rileva non è avere, in ipotesi, trascurato il contenuto di una o più
memorie genericamente richiamato. Ciò che rileva è solo avere ignorato una
deduzione specifica dotata, in ragione delle argomentazioni in essa contenute e del
punto della decisione attaccato, di efficacia dirompente/determinante per
ragionamento probatorio seguito dal Giudice del merito nel provvedimento
impugnato, deduzione pertanto autonomamente dotata della idoneità a condurre a
diversa conclusione.
Nel caso di specie, la doglianza è manifestamente infondata.
Lo stesso ricorso straordinario (p. 4) assume che i motivi nuovi, presentati
nella stessa data del 17.4.2012, avrebbero riguardato “ulteriori vizi di
contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione dei giudici d’appello”, poi
argomentando le ragioni in fatto di tale deduzione, con diretto riferimento al
materiale probatorio, commentato nella sua asserita valenza (il riferimento è alla
documentazione fotografica in relazione alla ricostruzione del fatto, all’interesse
della persona offesa a rendere una falsa rappresentazione degli accadimenti,
all’inverosimiglianza della ricostruzione con riferimento a dato relativo alla
collocazione spaziale di un determinato cellulare, alla forzatura argomentativa del
rilievo probatorio dato ad un incontro non considerato nell’imputazione). Quanto
alla memoria, depositata nella stessa data, questa avrebbe sollevato “questioni di
tutto rilievo” sul punto dell’attendibilità della persona offesa.

)

probatoria (per formulare autonomamente la verifica in fatto della fondatezza o

4644/14 RG

3

E’ sufficiente scorrere le pagine 13-15 della sentenza d’appello per constatare
che anche le deduzioni dei “motivi nuovi” si risolvevano in censure di merito alla
ricostruzione della Corte d’appello, che aveva espressamente valutato foto,
risultanze di polizia e dichiarazioni, in ogni caso riproponendo aspetti del percorso
argomentativo sul punto dell’affermazione di responsabilità oggetto del ricorso
originario. La sentenza 23684/12 dà puntuale conto di tali censure (p. 2 e 3), anche
spiegando perché la risposta della Corte distrettuale è immune dai soli vizi che

escludere alcuna omessa risposta su circostanze determinanti, dalla motivazione
risultando trattati, anche implicitamente tenuto conto del percorso argomentativo,
tutte le censure in fatto proposte nell’impugnazione di merito.
Anche le censure che hanno ad oggetto la memoria sono del tutto generiche,
limitandosi sostanzialmente alla censura di omessa considerazione delle deduzioni
in essa contenute, senza alcuna specificazione.
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto indicare a quale dei
motivi originari i motivi nuovi e le memorie facevano riferimento (non potendo i
motivi nuovi, e pertanto pure le memorie o note, quale sia la denominazione
contingente indicata, introdurre questioni su aspetti della decisione non ‘attaccati’
da motivi originari ammissibili), a nulla rilevando la mera trascrizione di testi, se
non accompagnata dalla (essa indispensabile per superare l’altrimenti inevitabile
genericità della deduzione) critica logica autonoma ed originale; indicare poi gli
elementi di novità in essa contenuti, rispetto alle deduzioni dei motivi originari, ed il
loro riferirsi comunque non a censure in fatto non già proposte ai Giudici del merito
ma ad alcuno dei tassativi vizi ex art. 606.1 lett. E) c.p.p., soli rilevanti in questa
sede; argomentare quindi della decisività di tali deduzioni ad imporre, o
quantomeno consentire, diversa decisione. Nulla di tutto ciò è nel ricorso
straordinario, al di là di assertive qualificazione di ‘assoluto rilievo’ dei rilievi
proposti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.5.2014

rilevano in sede di legittimità (p. 5 e 6 motivazione), dovendosi in particolare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA