Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3345 del 08/01/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3345 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
CAVANI ALBERTO, nato il 26/1/1960
Avverso la sentenza n. 4366/2013 pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna il
16/4/2015;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in pubblica udienza dell’8/1/2016 la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l’avvocato Egon Bianchi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

L Alberto Cavani ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di
Modena in composizione monocratica del 13.2.2013 che lo aveva condannato alla pena
ritenuta di giustizia per il reato di evasione.

Data Udienza: 08/01/2016

,

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo con unico motivo di ricorso la
violazione dell’art. 178, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale
proceduto a giudizio, assente l’imputato, allorché questi era legittimamente impedito a
comparire per essere stato sottoposto ad arresto, con contestuale ricovero ospedaliero a
seguito di incidente stradale, nel pomeriggio del giorno precedente l’udienza del 16 aprile
2015, essendo stato tra l’altro trattenuto in ospedale almeno fino al 18 aprile 2015, tanto che
l’udienza di convalida dell’arresto si svolse in ospedale. Ricorda il ricorrente che l’art. 485,
comma 5, cod. proc. pen. non impone all’imputato alcun onere di sollecita comunicazione del

obiettivamente accertato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. In realtà, la decisione impugnata deve essere censurata alla stregua
della condivisa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 37483/2006), secondo
cui la sopraggiunta detenzione per altra causa determina nell’imputato una condizione dì
legittimo impedimento a comparire che preclude la celebrazione, e quindi anche il
proseguimento, del giudizio in contumacia. Ciò anche nei casi in cui emerga che l’imputato
avrebbe potuto informare della propria condizione il giudice, in tempo utile per la traduzione,
atteso che non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore,
alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento (vedi anche, Sez. 4, n. 19130 del
14/10/2014, Rv. 263490; Sez. 4, n. 1871 del 03/10/2013, Rv. 258177; Sez. 6, n. 2300 del
10/12/2013, Rv. 258246). Nel caso di specie, inoltre, non è in ogni caso configurabile nella
condotta processuale del ricorrente alcun addebito per non aver comunicato la propria
condizione detentiva, stante il suo stato di incoscienza al momento dell’arresto, intervenuto
proprio alla vigilia dell’udienza in questione, e il conseguente suo immediato ricovero
ospedaliero. Emerge in conseguenza, a prescindere dall’evidente inconsapevolezza del cennato
impedimento da parte della Corte territoriale, la presenza di una nullità assoluta in relazione
alla mancata partecipazione dell’imputato al processo in grado d’appello, sicché la sentenza
impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte
d’Appello di Bologna.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2016.

proprio legittimo impedimento a comparire, evento che ha comunque rilievo quando risulti

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