Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3344 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3344 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VICTOR OSAGIE, nato il 26/02/1978
avverso il decreto n. 335/2014 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
Bologna del 28/03/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
letta la requisitoria del Procuratore Generale dott. Francesco
Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Data Udienza: 25/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto del 28 marzo 2014, il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666,
comma 2, in relazione all’art. 678 cod. proc. pen., il reclamo proposto da Victor
Osagìe, detenuto nella Casa circondariale di Bologna, avverso l’ordinanza del
Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta, avanzata dal

anticipata, per ogni semestre di pena espiata dal 27 dicembre 2009 al 27 giugno
2012, prevista dal d.l. n. 146 del 2013, richiamando a ragione della decisione
l’art. 4 legge n. 10 del 2014.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’interessato, che ne chiede l’annullamento, deducendo che:
– in data 15 gennaio 2014 sono stati concessi in suo favore dal Magistrato di
sorveglianza centocinquanta giorni di liberazione anticipata in relazione ai
semestri 27 dicembre 2012 – 27 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 54 Ord. Pen. e
del d.l. n. 146 del 2013, ritenendosi il suo completo recupero sociale-rieducativo,
mentre inspiegabilmente sono stati valutati diversamente i semestri 27 dicembre
2009 – 27 giugno 2012;
– il suo reclamo è stato dichiarato inammissibile con una motivazione
semplicistica;
– la sua richiesta di liberazione anticipata è stata presentata anteriormente
all’entrata in vigore della legge di conversione, e doveva pertanto tenersi conto
dell’art. 25 Cost. e dell’art. 7 Convenzione EDU, con i quali è in evidente
contraddizione l’art. 4 legge n. 10 del 2014;
– detto articolo è anche in chiaro contrasto con la legge penitenziaria ed è
incostituzionale alla pari dell’art.

4-bis

Ord. Pen., che

“non può essere

considerato aggravante di reato, ma solo dispositivo amministrativo”, e non ha
“una data di inizio né di termine”.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato articolata
requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto per un motivo diverso, pregiudiziale e assorbente,
rispetto a quello dedotto, dovendosi rilevare di ufficio la nullità del
provvedimento impugnato, che è stato emesso de plano fuori dei casi previsti
2

medesimo, di maggiore detrazione di giorni trenta, a titolo di liberazione

dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme
prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., né delle regole sulle
impugnazioni.

2. Si rileva in diritto che, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 4, Ord. Pen., il
Tribunale di sorveglianza competente per territorio, adito dal difensore,
dall’interessato o dal pubblico ministero con reclamo avverso l’ordinanza del
magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, “decide ai sensi

2.1. L’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. richiama per il procedimento di
sorveglianza, quanto alle materie di rispettiva competenza del tribunale e del
magistrato di sorveglianza, la disciplina di quello di esecuzione e, più
specificamente, l’art. 666 cod. proc. pen., il cui comma 4 prevede che l’udienza
in camera di consiglio -fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la
trattazione dell’incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori- si
svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
2.2. Sotto concorrente profilo, deve rimarcarsi che il reclamo avverso la
decisione del magistrato di sorveglianza che respinge de plano la richiesta di
liberazione anticipata ai sensi dell’art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen., ha natura
impugnatoria (tra le altre, Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, dep. 24/12/2008,
Trasmondi, Rv. 242655; Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 13/01/2012, P.G.
in proc. Parisi, Rv. 251678; Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, dep. 03/06/2013,
Confl. comp. in proc. Nardi, Rv. 256142), e costituisce richiesta di rivalutazione a
contraddittorio pieno e differito della richiesta del condannato (tra le altre, Sez.
1, n. 5490 del 13/01/2010, dep. 11/02/2010, Rinciari, non massimata).
La Corte costituzionale, nel rilevare la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art.

69-bis Ord. Pen., sollevata in

riferimento all’art. 24, comma 2, Cost. nella parte in cui, prevedendo, al primo
comma, che il magistrato di sorveglianza provvede sull’istanza “con ordinanza,
adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti”, non dispone che a
detto procedimento si applichino le disposizioni regolative del procedimento di
sorveglianza, dì cui agli articoli 666 e 678 cod. proc. pen., ha rimarcato che,
mentre lo stesso valore del contraddittorio -dalla cui compronnissione
deriverebbe il vulnus all’indicata norma costituzionale- presuppone un contrasto
tra parti, e non tra soggetto richiedente e organo decidente, neppure è
ravvisabile un diretto sacrificio del diritto di difesa dal lato del richiedente, che è
in grado non solo di illustrare e “difendere” la propria domanda di liberazione
anticipata, ma anche di opporsi a una eventuale decisione reiettiva nella fase
successiva del reclamo, a contraddittorio pieno, davanti al tribunale di
sorveglianza (ordinanza n. 352 del 2003), in coerenza con il consolidato principio

3

dell’art. 678 del codice di procedura penale”.

secondo cui l’esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in
modo diverso in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei singoli
procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione (tra le
altre, ordinanze n. 203 del 2002, n. 8 del 2003, n. 321 del 2004).
Tale principio è stato in seguito riaffermato in occasione della riproposta
questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e
27 Cost., del medesimo art.

69-bis,

comma 1, Ord. pen., ulteriormente

rilevandosi che la nuova disciplina del procedimento in materia di liberazione

a esigenze di snellimento procedurale fortemente avvertite nella prassi e che
sono pienamente compatibili con il diritto di difesa i modelli processuali a
contraddittorio eventuale e differito, caratterizzati, quindi, in ossequio a criteri di
economia processuale e di massima speditezza, da una decisione

de plano,

seguita da una fase a contraddittorio pieno attivata dalla parte che intenda
insorgere rispetto al

decisum,

in tal modo assicurandosi, in sostanza, al

condannato un doppio scrutinio nel merito della sua istanza (ordinanza n. 291
del 2005).
2.3. È in contrasto con tali condivisi rilievi -che attengono allo stesso
meccanismo dell’invocato istituto, il cui procedimento da svolgersi de plano in
primo grado richiede le forme del contraddittorio camerale orale nel secondo
grado-, oltre che con il dato letterale che rimanda comunque alla

“istanza” e

non alla “impugnazione” -la cui inammissibilità è peraltro ancorata ai diversi
parametri fissati dall’art. 591 cod. proc. pen. e la cui pronuncia compete al
“giudice della impugnazione”, e non al solo presidente-, l’applicazione dell’art.
666, comma 2, cod. proc. pen., alla cui stregua è possibile la decisione di
inammissibilità dell’istanza, adottata de plano dal giudice o dal presidente del
collegio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di
manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di
mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Si determina, pertanto, qualora il giudice del reclamo abbia omesso di
fissare l’udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de
plano fuori dei casi espressamente stabiliti, una nullità di ordine generale e di
carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai
sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata
comporta l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza,
equiparabile alla omessa citazione dell’imputato nel procedimento ordinario, e
l’assenza del suo difensore in casi in cui ne è obbligatoria la presenza (tra le
altre, Sez. 1, n. 6168 del 04/11/1997, dep. 16/12/1997, Zicchitella, Rv. 209134;
Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, dep. 29/07/1998, Viscione E., Rv. 211550; Sez.
3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 3, n.
4

anticipata, introdotto dall’art. 1, comma 2, legge n. 277 del 2002, è una risposta

11421 del 29/01/2013, dep. 11/03/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 1, n.
29505 del 11/06/2013, dep. 10/07/2013, P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111).
Una nullità di ordine generale e assoluto sussiste anche quando il provvedimento
di inammissibilità del reclamo, soggetto alle regole sulle impugnazioni, sia
adottato, in presenza di una delle ipotesi di cui all’art. 591 cod. proc. pen., dal
presidente del tribunale di sorveglianza invece che dal detto tribunale, ai sensi
degli artt. 178, lett. a) e 179 cod. proc. pen.

error in procedendo (tra

le altre, Sez.

U,

n. 42792 del 31/10/2001, dep.

28/11/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep.
10/12/2004,

Mauro,

Rv.

230568;

Sez.

1,

n.

8521

del

09/01/2013,

dep. 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304), che il provvedimento impugnato è stato
emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, che ha provveduto
plano,

de

senza rituale instaurazione della udienza camerale, ed emerge dal

contenuto del provvedimento che detto Giudice ha ritenuto inammissibile il
reclamo su liberazione anticipata “considerato l’art. 4 L.10/2014”, nella ritenuta
“applicabilità dell’art. 666 c. 2 in relazione all’art. 678 c.p.p.”, mentre il reclamo
era soggetto alle regole sulle impugnazioni.

4.

Il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullità

assoluta, va dunque annullato senza rinvio con trasmissione degli atti per
l’ulteriore corso al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

3. Nel caso di specie, risulta dall’esame degli atti, consentito trattandosi di

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