Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33427 del 21/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33427 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DJIBRIL IBRAHIM EDUARD N. IL 01/01/1960
avverso la sentenza n. 9558/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 21/05/2013
R.G. 36826/12
Motivi della decisione
Djibril Ibrahim Eduard ricorre avverso la sentenza 1.12.2011 della
Corte d’appello di Roma, che l’ha condannato per ricettazione, lamentando
mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in ordine
alla affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché ripropone una mera rilettura in
La Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alla
responsabilità in ragione del rinvenimento di un plico con documenti falsi
nell’abitazione dell’imputato.
Non si ravvisa una manifesta illogicità che la renda sindacabile in
questa sede e non si versa in ipotesi di mancata assunzione di Ova
decisiva ma di richiesta di rinnovazione del dibattimento.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 21.5.2013.
punto di fatto delle risultanze.