Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33418 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 33418 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JOUPIKOVA TATIANA N. IL 03/09/1974
avverso la sentenza n. 362/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 114 s -st h O Ma. I
che ha concluso per
vro •

i Udito, per la parte • • , l’Avv
Udit,’ i ensor Avv.

,..-)

Data Udienza: 26/06/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con sentenza del 28/10/2009 il G.I.P. del Tribunale di Venezia

condannava Joupikova Tatiana alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.400,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada; convertita
la pena detentiva in quella di C 2.280 di ammenda e determinata pertanto la
pena complessiva in C 3.680 di ammenda. Disponeva altresì la sospensione della
patente di guida per la durata di un anno

di Appello di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell’imputata, perché estinto il reato a lei ascritto per prescrizione. Ai sensi
dell’art. 224, comma 3, cod. strada, disponeva la trasmissione di copia degli atti
al Prefetto competente per le determinazioni da adottare in ordine alla sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida.

2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata

chiedendone l’annullamento.
Lamenta violazione di legge per avere il giudice di merito pronunciato il
proscioglimento per prescrizione senza celebrazione di alcuna udienza, de plano,
quindi senza consentire il contraddittorio in ordine alla eventuale presenza di una
causa di proscioglimento più favorevole.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato.
Invero questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha
stabilito che la sentenza con la quale la Corte d’appello dichiari de plano prima
del dibattimento l’estinzione del reato, oltre ad essere affetta da nullità assoluta
di ordine generale, in quanto incidente sull’intervento e assistenza dell’imputato,
non è nemmeno giustificata dall’art. 129 cod. proc. pen., la cui prescrizione
dell’obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non
punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche
per la fase predibattimentale (cfr. Sez. 2, n. 47432 del 25/11/2009, Mazza, Rv.
246796; Sez. 4, n. 34497 del 20/09/2006 – dep. 17/10/2006, Muti, Rv. 234826;
Sez. 2, n. 41498 del 06/10/2004, Morgante, Rv. 230577).
Inoltre sussiste l’interesse dell’imputata alla impugnazione, poiché il giudice
del merito può e deve valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il
proscioglimento a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., cioè con

2

Con sentenza emessa ai sensi degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen. la Corte

formula più favorevole, con riferimento al contenuto di tutte le risultanze
processuali (Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499).
Alla luce di quanto detto, si impone pertanto l’annullamento senza rinvio
della sentenza, con trasmissione degli atti per la celebrazione del giudizio ad
altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

P.Q.M.

atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia per il giudizio di appello.
Così deciso il 26/6/2014

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli

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