Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33418 del 21/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33418 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARDICCHIO VITO N. IL 02/12/1977
avverso la sentenza n. 3467/2008 TRIBUNALE di GENOVA, del
04/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 21/05/2013

R.G. 36550/12
Motivi della decisione
Scardicchio Vito ricorre avverso la sentenza di applicazione pena
4.3.2010 del Tribunale di Genova, per il reato continuato di cui all’art. 648,
lamentando vizio di motivazione poiché il giudice si è limitato a recepire
l’accordo intervenuto tra le parti.
Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
È generico non essendo indicate le specifiche carenze di

Corte, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e
dall’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera
anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare
natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur
non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa
d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative
della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione
– anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che
non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del
citato art. 129. (Cass. Sez. 1^ sent. n. 752 del 27.1.1999 dep. 22.3.1999 rv
212742).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.

P.Q.M.

motivazione, per altro verso, secondo il consolidato orientamento di questa

2

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, 21.5.2013.

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