Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33411 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33411 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Usai Sandro

n. il 16 ottobre 1958

avverso
l’ordinanza 31 ottobre 2012 — Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Caste/nuovo

di Porto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cessazione, che ha chiesto la declaratorla di

i-

nammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuall e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 11/07/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto In fatto
1. — Con ordinanze deliberata in data 31 ottobre 2012, depositata in cancelleria
il 6 novembre 2012, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Casteinuovo di Porto, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Usai Sandro volta a ottenere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria di mesi quattro di arresto ed C
1.000,00 di ammenda per la violazione alle norme del codice della strada con lavori

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cessazione Usai Sandro chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il medesimo aveva ripetutamente richiesto la sostituzione detta, ma che il giudice della cognizione non vi aveva provveduto.

Osserva

in diritto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Deve per vero osservarsi che è il giudice che pronuncia la sentenza di
condanna l’organo deputato, sulla base di discrezionale valutazione, all’eventuale
sostituzione della pena detentiva e pecuniaria e, conseguentemente, alla determinazione della durata della pena sostitutiva, che, per quanto automaticamente derivante dai criteri di conversione previsti dalla legge, entra a far parte, nel singolo
processo, del dispositivo ivi assunto, restando soggetta, se errata, soltanto alla
possibilità di impugnazione ovvero, se effetto di errore materiale, di correzione da
parte dello stesso giudice. Il prevenuto avrebbe dovuto pertanto proporre gravame
avverso la negatoria della sostituzione, posto che solo il giudice della cognizione è
competente a provvedere sulla questione, mentre quello dell’esecuzione nulla può
deliberare sul punto stante la preclusione derivante dall’intangibilità del giudicato
(cfr., al riguardo, CaSS., Sez. 4, 20 gennaio 2012, P.M. in proc. Marcucci, rv.
251988).

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di eie-

Ud. In c.c.: 11 luglio 2013 — Osai Sandro

RG: 4118/13, RU: 21;

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di pubblica utilità.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

menti indicativi dell’asSenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, l’11 luglio 2013

nsigliere estensore

Il Presidente

Ammende.

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