Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33410 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 33410 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORI MARCO N. IL 22/01/1971
avverso la sentenza n. 26/2011 TRIBUNALE di TERAMO, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eir•Lut..o’
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Data Udienza: 26/06/2014

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Ritenuto in fatto

Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, che ha
ritenuto responsabile Mori Marco in ordine al reato di cui
all’art.590 c.p. per avere causato, in seguito a sinistro
stradale, per colpa, lesioni personali a Crescenzi
Fabrizio- fatto commesso in Martinsicuro il 18.05.2007, ha

l’annullamento per violazione di legge e difetto di
motivazione in punto di responsabilità in quanto, a suo
avviso, non sarebbe stata dimostrata né l’esistenza della
sua condotta colposa, né il nesso causale tra la condotta
e il danno. Secondo la difesa infatti il Mori, al
sopraggiungere della moto, aveva quasi terminato la
manovra di immissione e l’incidente sarebbe addebitabile
solo ed unicamente alla condotta della persona offesa
Crescenzi Fabrizio che, a causa della elevata velocità
della sua moto, non era riuscito a rallentare e a
fermarsi, ma aveva perso il controllo del proprio mezzo
andando a collidere contro un palo di ferro.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui

proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone

la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. Il Tribunale di Teramo ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto di
responsabilità,

evidenziando

che

l’operazione

di

immissione dell’autocarro condotto dal Mori nella corsia

fl

di marcia del motociclo era in fase di avanzato
completamento, ma non ancora ultimata e che l’autocarro
aveva tagliato la strada alla moto, come riferito dal
teste Paolini.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2014
est.,

Il Presi ente

procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle

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