Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33409 del 28/05/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33409 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
ANTONUCCI GIOVANNI N. IL 28/05/1964
avverso la sentenza n. 386/2012 GIUDICE DI PACE di ANCONA, del
10/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARC() BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, er la parte civile, l’Avv. /, cc” aie
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Cte <2.1c0-2-10 Data Udienza: 28/05/2014 18 Antonucci Motivi della decisione
Il Giudice di pace di Ancona ha emesso sentenza di non doversi procedere nei
confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose, essendo l'illecito
estinto per intervenuta condotta riparatoria.
All'imputato, conducente di un autobus di linea, è stato mosso l'addebito di non
aver prestato sufficiente attenzione alla fase di discesa della passeggera Cappellano Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica rimarcando che,
dopo una serie di rinvii il giudice ha provveduto ad adottare la sentenza liberatoria.
Essa, tuttavia è intervenuta dopo vari differimenti e dopo la prima udienza di
comparizione celebratasi il 9 ottobre 2012. Inoltre all'udienza del 16 luglio 2013
era stata già dichiarata l'apertura del dibattimento ed emessa l'ordinanza di
ammissione delle prove; ed era stato pure disposto il rinvio per l'audizione delle parti
e dei testi. Né può rilevare che in tale udienza il giudice si fosse riservato sulla
richiesta del difensore dell'imputato di emettere sentenza ai sensi dell'art. 35, atteso
che per espressa dichiarazione del legale nemmeno era stato perfezionato l'accordo
risarcitorio. In breve, l'estinzione è stata irritualmente dichiarata del giudice, tenuto
conto che non è stato fatto ricorso alla sospensione del processo come previsto dal
comma terzo del richiamato art. 35. È stato in breve violato il principio che la condotta
riparatoria deve avvenire prima dell'udienza di comparizione, limite che costituisce
sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la
sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta di
porre in essere condotte riparatorie. La Parte civile ha presentato una memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata rileva che è intervenuta nei termini di legge condotta
riparatoria da parte dell'imputato che, unitamente alla società assicuratrice Groupama,
ha corrisposto la complessiva somma di 280 mila euro a titolo di risarcimento del
danno, come confermato dalla stessa parte lesa. Senza dubbio, alla stregua della
giurisprudenza di legittimità, il risarcimento / opera della società assicuratrice/ è riferibile
all'imputato. Si aggiunge che il rifiuto opposto dalla persona offesa ad accettare la
somma ricevuta quale integrale risarcimento del danno non ha un effetto dirimente ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000. La somma versata viene
d'altra parte ritenuta congrua e proporzionata alla gravità del danno e quindi idonea Maria, ripartendo repentinamente e cagionando alla donna lesioni personali. ad estinguere il reato. D'altra parte la normativa richiede l'audizione delle parti ma
non il loro consenso. Nella situazione data sussistono le condizioni di legge in
considerazione del fatto che non residuano conseguenze dannose o pericolose, che
hl l'imputato è incensurato e che l'occasionalità di tale del fatto rende )(intervento
risarcitorio idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato.
La dedotta intempestività della condotta riparatoria non sussiste. Infatti
dall'esame del verbale emerge che l'attività risarcitoria è stata prospettata; e che il
giudice si è riservato di valutarla sotto il profilo riparatorio che qui interessa. Lo stesso evidentemente interlocutoria, nella prospettiva della successiva disamina della
questione rimasta riservata, afferente appunto alla discussa attività riparatoria. Ne
discende che, attesa tale riserva, il processo non si è concretamente sviluppato
ulteriormente e non si è quindi determinato l'effetto preclusivo evocato dal ricorrente;
essendosi dato corpo, sia pure in forma atipica/ alla sospensione del processo ed
all'ammissione solo condizionata delle prove. L'impugnazione deve essere conseguentemente rigettata. Pqm Rigetta il ricorso. Roma 28 maggio 2014 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA) IL F IL PRESID NTE
(Vincenzo R• IS) !MARIO GIUDIZIARIO
ott. Giovanni R ho kge,11,4; ■•••■•■••■ RTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale giudice ha disposto procedersi oltre allo stato degli atti, con statuizione