Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33409 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 33409 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
ANTONUCCI GIOVANNI N. IL 28/05/1964
avverso la sentenza n. 386/2012 GIUDICE DI PACE di ANCONA, del
10/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARC() BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
p, 41..
che ha concluso per
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trii 44 41 VII )

Udito, er la parte civile, l’Avv. /, cc” aie
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Uditi difensor Avv.r. /Voal-14 ,: //sMj (Aio
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Cte <2.1c0-2-10 Data Udienza: 28/05/2014 18 Antonucci Motivi della decisione Il Giudice di pace di Ancona ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose, essendo l'illecito estinto per intervenuta condotta riparatoria. All'imputato, conducente di un autobus di linea, è stato mosso l'addebito di non aver prestato sufficiente attenzione alla fase di discesa della passeggera Cappellano Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica rimarcando che, dopo una serie di rinvii il giudice ha provveduto ad adottare la sentenza liberatoria. Essa, tuttavia è intervenuta dopo vari differimenti e dopo la prima udienza di comparizione celebratasi il 9 ottobre 2012. Inoltre all'udienza del 16 luglio 2013 era stata già dichiarata l'apertura del dibattimento ed emessa l'ordinanza di ammissione delle prove; ed era stato pure disposto il rinvio per l'audizione delle parti e dei testi. Né può rilevare che in tale udienza il giudice si fosse riservato sulla richiesta del difensore dell'imputato di emettere sentenza ai sensi dell'art. 35, atteso che per espressa dichiarazione del legale nemmeno era stato perfezionato l'accordo risarcitorio. In breve, l'estinzione è stata irritualmente dichiarata del giudice, tenuto conto che non è stato fatto ricorso alla sospensione del processo come previsto dal comma terzo del richiamato art. 35. È stato in breve violato il principio che la condotta riparatoria deve avvenire prima dell'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta di porre in essere condotte riparatorie. La Parte civile ha presentato una memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata rileva che è intervenuta nei termini di legge condotta riparatoria da parte dell'imputato che, unitamente alla società assicuratrice Groupama, ha corrisposto la complessiva somma di 280 mila euro a titolo di risarcimento del danno, come confermato dalla stessa parte lesa. Senza dubbio, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento / opera della società assicuratrice/ è riferibile all'imputato. Si aggiunge che il rifiuto opposto dalla persona offesa ad accettare la somma ricevuta quale integrale risarcimento del danno non ha un effetto dirimente ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000. La somma versata viene d'altra parte ritenuta congrua e proporzionata alla gravità del danno e quindi idonea Maria, ripartendo repentinamente e cagionando alla donna lesioni personali. ad estinguere il reato. D'altra parte la normativa richiede l'audizione delle parti ma non il loro consenso. Nella situazione data sussistono le condizioni di legge in considerazione del fatto che non residuano conseguenze dannose o pericolose, che hl l'imputato è incensurato e che l'occasionalità di tale del fatto rende )(intervento risarcitorio idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato. La dedotta intempestività della condotta riparatoria non sussiste. Infatti dall'esame del verbale emerge che l'attività risarcitoria è stata prospettata; e che il giudice si è riservato di valutarla sotto il profilo riparatorio che qui interessa. Lo stesso evidentemente interlocutoria, nella prospettiva della successiva disamina della questione rimasta riservata, afferente appunto alla discussa attività riparatoria. Ne discende che, attesa tale riserva, il processo non si è concretamente sviluppato ulteriormente e non si è quindi determinato l'effetto preclusivo evocato dal ricorrente; essendosi dato corpo, sia pure in forma atipica/ alla sospensione del processo ed all'ammissione solo condizionata delle prove. L'impugnazione deve essere conseguentemente rigettata. Pqm Rigetta il ricorso. Roma 28 maggio 2014 IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Rocco Marco BLAIOTTA) IL F IL PRESID NTE (Vincenzo R• IS) !MARIO GIUDIZIARIO ott. Giovanni R ho kge,11,4; ■•••■•■••■ RTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale giudice ha disposto procedersi oltre allo stato degli atti, con statuizione

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