Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33403 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33403 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNUOLO GRAZIA N. IL 27/10/1976
avverso l’ordinanza n. 2270/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 09/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
letteAseatite le conclusioni del PG Dott.

A,

d1/4-,—oL

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/07/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 9.10.2012 il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava il
reclamo proposto da SPAGNUOLO GRAZIA avverso l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Lecce in data 10.11.2011 con la quale era stata negata la
liberazione anticipata per il periodo dal 24.5.2005 al 24.5.2010.
La Spagnuolo é in espiazione della pena determinata con provvedimento di
cumulo della Procura generale di Bari in data 15.11.2011, nel quale è compresa
anche la sentenza della Corte d’appello di Bari in data 7.5.2009 che ha

mafioso dedita al teaffico di sostanze stupefacenti nonché per usura aggravata
dall’art. 7 legge 203/1991.
Il Tribunale osservava che nella suddetta sentenza la Spagnuolo era stata
condannata per partecipazione alla predetta associazione fino al maggio 2006, e
pertanto riteneva che per i semestri espiati dal 24.5.2005 al 24.5.2006 non si
potesse concedere il beneficio della liberazione anticipata, trattandosi di periodi
in cui la Spagnuolo aveva commesso gravi delitti accertati con sentenza passata
in giudicato.
Con riguardo ai semestri espiati dal 24.5.2006 al 24.5.2010, risultava dalla
dettagliata informativa della Casa circondariale di Lecce che la Spagnuolo aveva
lavorato in cucina

e partecipato a numerose attività trattamentali, tuttavia –

secondo il Tribunale di sorveglianza – si dovevano considerare i reati di grave
allarme sociale commessi dalla detenuta fino al maggio 2006, e pertanto si
doveva ritenere che la Spagnuolo avesse raggiunto un sufficiente grado di
maturazione per meritare il beneficio richiesto solo a partire dal maggio 2010.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza aveva dato atto che la Spagnuolo dopo il maggio
2006 aveva partecipato all’opera di rieducazione con risultati a dir poco

condannato la predetta per partecipazione ad un’associazione di stampo

soddisfacenti, e quindi non si comprendeva la ragione per la quale non le fosse
stato riconosciuto il suddetto beneficio dal periodo in cui aveva non solo tenuto
una condotta regolare, ma aveva anche attivamente e con profitto partecipato
all’opera di rieducazione.
Negare il beneficio in considerazione della gravità dei delitti commessi in un
lontano passato non rispondeva alle finalità del beneficio richiesto, non essendo
stato indicato, peraltro, alcun elemento dal quale desumere che la Spagnuolo,
nel periodo trascorso in carcere dopo il maggio 2006, avesse mantenuto
collegamenti con la criminalità organizzata.

ivo

CONSIDERATO IP DI RITTO
Il ricorso è fondato.1
Il condannato, per poter beneficiare della liberazione anticipata, oltre a tenere
una regolare concitotta,•deve aver dato prova di partecipare all’opera di
rieducazione.
La partecipazione all’opera di rieducazione si deve desumere, in particolare,
dall’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte al
condannato nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e

comunità esterna (V. art. 103 DPR 230/2000).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in sede di giudizio per la
concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del
richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, non
può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà
possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di
detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel
periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro
elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in
stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all’opera di
rieducazione (V. Sez. 1 sent. n.2702 del 14.4.1997, Rv. 207705).
E, invece, illegittimo il diniego della liberazione anticipata, con riferimento alla
gravità dei reati in espiazione, in quanto questi reati costituiscono il
presupposto e l’antecedente necessario della detenzione, ma non possono
essere presi in consigerazione per la valutazione del comportamento nel periodo
di detenzione, ne’ la loro gravità può far parte degli elementi utilizzabili ai fini
della concessione del beneficio.
Nei confronti della Spagnuolo, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata
sembra che il beneficio in questione sia stato negato nel periodo successivo al
maggio 2006 in ragione della gravità dei reati in espiazione, e nonostante la
predetta avesse fattivamente dimostrato di volere partecipare alle opportunità
offertele nel corso del trattamento.
Nelle premesse della motivazione dell’ordinanza impugnata si riporta che la
liberazione anticipata non è stata concessa dal Magistrato di sorveglianza in
ragione dell’esistenza di collegamenti dell’interessata con la criminalità
interessata.
Il punto, pur essendo stato contestato nel reclamo, non è stato esaminato dal
Tribunale di Sorveglianza, con riferimento al periodo di detenzione successivo al
maggio 2006, e pertanto il provvedimento deve essere annullato con rinvio per
nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra indicati.

costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della liberazione
anticipata per il periodo di detenzione successivo al maggio 2006 e rinvia per
nuovo esame al riguardo al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Così deciso in Roma in data 11 luglio 2013

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