Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33402 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33402 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLE SALVATORE N. IL 04/12/1957
avverso l’ordinanza n. 85/1996 TRIBUNALE di LOCRI, del
03/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/seetit. le conclusioni del PG Dott. ) (1 • f’FPLAX. CL.

Uditi difensor Avv,;

Data Udienza: 11/07/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in dato 3.7.2012 ex art. 666/2 c.p.p. il Presidente del Tribunale di
Locri dichiarava inammissibile l’istanza in data 19.4.2012 presentata dal
detenuto PELLE SAWATORE, diretta ad ottenere la revoca dalla sentenza della
Corte d’appello di Reggio Calabria in data 21.10.1999 (processo Sorgente),
rilevando che la suddetta istanza costituiva mera riproposizione di altra istanza
già rigettata dal Tribunale di Locri con ordinanza in data 25.7.2011, confermata
dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 13.6.2012.

nuovo, idoneo a rimuovere la preclusione del giudicato esecutivo, il
provvedimento del Tribunale di Locri in data 7.3.2011 nei confronti di Giorgi
Fortunato con il quale era stata revocata la sentenza del Tribunale di Locri in
data 11.7.1998 (processo Sorgente), in quanto il giudice dell’esecuzione aveva
ritenuto che per gli stessi fatti il Giorgi fosse stato già condannato dalla Corte
d’appello di Messina con sentenza in data 12.4.2003 (processo Aspromonte).

Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione Pelle
Salvatore e il suo difensore, chiedendone l’annullamento per erronea
applicazione della legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione.
Pelle Salvatore era stato condannato nel processo Sorgente, e attualmente sta
espiando la condanna inflitta nel predetto processo, mentre era stato assolto
nel processo Aspromonte con la menzionata sentenza della Corte d’appello di
Messina.
Nel precedente incidente di esecuzione non era stata accolta la sua richiesta di
ritenere identici i fatti oggetto dei suddetti processi (partecipazione alla stessa
associazione di stampo mafioso), e quindi era stata rigettata la richiesta di
scarcerazione, non ritenendo applicabile il principio di cui all’art. 669/8 c.p.p..
Il fatto nuovo, secondo il ricorrente, era costituito dal provvedimento del

In particolare, nel suddetto decreto si affermava che non costituiva un fatto

giudice dell’esecuzione nei confronti di Giorgi Fortunato – coimputato del Pelle
in entrambi i suddetti processi, nei quali era stato giudicato in ordine agli stessi
reati associativi – avendo il giudice dell’esecuzione riconosciuto che i fatti
contestati al Giorgi nel processo Sorgente erano i medesimi fatti contestati allo
stesso nel processo Aspromonte.
Detto provvedimento nei confronti di Giorgi Fortunato non era stato in alcun
modo preso in considerazione nell’incidente di esecuzione deciso con ordinanza
in data 25.7.2011, e quindi, secondo il ricorrente, doveva essere considerato un
fatto nuovo, essendo intervenuta una pronuncia giurisdizionale che aveva
riconosciuto l’identità dei fatti presi in esame nei processi Sorgente edr
Aspromonte.
1

Il ricorso è manifestamente infondato per un duplice ordine di motivi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il fatto cui l’art. 649 c.p.p. fa
riferimento, nello stabilire il divieto di un secondo giudizio, deve risultare lo
stesso nei suoi elementi costitutivi, considerati sia nella loro dimensione storico
– naturalistica sia in quella giuridica, e deve riguardare le medesime condizioni
di tempo, di luogo e di persone.
È del tutto evidente che in un reato di natura associativa (come quello
giudice dell’esecuzione ha avuto come oggetto le condotte prese in
considerazione dal giudice della cognizione nei due diversi processi, ma il fatto
che sia stato accertato che, con riguardo a Giorgi Fortunato, fossero le stesse le
condotte giudicate sia nel processo Sorgente che nel processo Aspromonte, non
implica affatto, sotto l’aspetto logico giuridico, che anche con riguardo a Pelle
Salvatore siano identiche le condotte oggetto dei due processi.
Sotto altro aspetto, risulta che l’istanza nei confronti di Pelle Salvatore era stata
rigettata nel precedente incidente di esecuzione non solo perché erano diverse
le condotte per le quali il predetto è stato giudicato nel processo Sorgente da
quelle per le quali era stato giudicato nel processo Aspromonte, ma anche
perché la medesima questione era stata sottoposta al giudice della cognizione
che l’aveva espressamente e formalmente respinta, di tal che non poteva
essere riproposta in sede di esecuzione.
Pertanto, il ricorso, essendo i motivi a sostegno manifestamente infondati, deve
essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa
l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale,
sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende
indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma In data 11 luglio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

contestato al Pelle e a Giorgi Fortunato nei suddetti processi) l’esame del

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