Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33400 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33400 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRANI
nei confronti di:
FERIZI ALI’ N. IL 22/07/1948
avverso l’ordinanza n. 157/2012 TRIBUNALE di TRANI, del
20/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6•.
bk1A-c2–eAL/ez.-C(9.44.„.J.e.2_ ,…„\ro Cir-N

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/07/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 20.12,2012 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice
dell’esecuzione, accogliendo la richiesta del difensore di FERIZI ALI’, dichiarava
non esecutiva la Sentenza del Tribunale di Trani in data 11.11.2005 nei
confronti del predetto, in quanto le ricerche effettuate al fine della dichiarazione
di irreperibilità del I Ferizi erano state effettuate in data 14.11.2005, in epoca
antecedente al deposito della motivazione della sentenza, avvenuto in data

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica di Trani, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione
dell’art. 160/2 c.p.p..
La suddetta disposizione prevede che il decreto di irreperibilità cessa di avere
efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado, e la pronuncia,
secondo il ricorrente, può dirsi adempiuta con la statuizione contenuta nel
dispositivo, senza dover attendere il deposito della motivazione della sentenza.
Quindi, essendo state effettuate le ricerche dal Commissariato di Barletta dopo
la lettura del dispositivo, le stesse erano valide, senza considerare che dopo il
deposito della motivazione era stato eseguito un accertamento presso il DAP, al
fine di appurare l’eventuale presenza dell’imputato in un carcere dello Stato
italiano.

Ha presentato memoria il difensore di Ferizi Alì, sostenendo che il decreto di
irreperibilità emesso in data 10.1.2006 comunque non sarebbe valido, poiché le
ricerche dell’imputato erano incomplete non essendo state estese in tutti i
luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p..

CONSIDERATO IN gyIRMO
Il ricorso è fondato.
Per il disposto delllart. 160/2 c.p.p., il decreto di irreperibilità emesso dal
giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare nonché
il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal Pubblico Ministero per la
notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere
efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, quindi, deve essere rinnovato
il decreto di irreperibilità e, al fine di emettere un nuovo decreto di irreperibilità,
devono essere rinnovate le ricerche dell’imputato nei luoghi indicati dall’art. 159
c. p. p..
Le nuove ricerche possono essere compiute dopo la lettura del dispositivo della
sentenza, che equivale letteralmente alla pronuncia della sentenza, e non è

29.12.2005.

affatto necessario, come ha ritenuto il giudice dell’esecuzione nell’ordinanza
impugnata, attendere il deposito della motivazione della sentenza per disporre
nuove ricerche delllimputato.
Non può essere pr sa in considerazione la memoria del difensore, che sostiene
essere incomplete le ricerche in base alle quali l’imputato è stato dichiarato
irreperibile, non essendo questo l’oggetto del presente procedimento e non
essendo compito della Corte di cassazione compiere verifiche degli atti del
procedimento estranee all’oggetto dello stesso.
Trani per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma in data 10 luglio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di

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