Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3340 del 20/12/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3340 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ENNA
nei confronti di:
A.A.

avverso l’ordinanza del 13/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ENNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG FRANCESCO SALZANO
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
Udito il difensore avv.to Mauro Di Natale che si riporta integralmente alla
memoria presentata insistendo per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 20/12/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di ENNA, con ordinanza in data 13/06/2017, accoglieva l’istanza di riesame presentata
da A.A. avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Enna dell’8 maggio
2017, che aveva applicato il sequestro preventivo in relazione ai beni pertinenti il reato di cui agli
artt. 322 ter e 640 ter CP contestati al suddetto.
Riteneva il Tribunale che dall’analisi del materiale delle indagini preliminari non potesse ricavarsi la
sussistenza del fumus commissi delicti in capo all’indagato in relazione alle attività svolte presso il
Centro di Assistenza Agricola di Enna.

presso il Tribunale di Enna deducendo:
– violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. poiché essendo stato accertato che il Centro di
Assistenza Agricola presso il quale prestava servizio l’indagato svolgeva attività criminosa diretta a
lucrare indebitamente contributi europei attraverso la creazione di falsi fascicoli aziendali, doveva
riconoscersi la sussistenza del reato di falsa attestazione e di concorso in truffa finalizzata
all’ottenimento indebito di erogazioni pubbliche europee a carico dell’indagato che era colui che
sfruttando le credenziali di accesso al sistema informatico di altri aveva inserito i falsi dati della
domanda di rimborso di Trovato Giuseppe;
– violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. poiché il Tribunale del riesame aveva errato nel
ritenere non credibile la dichiarazione accusatoria resa da La Paglia Salvatrice nonché assenti gli
elementi di riscontro;
– violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. poiché il Tribunale del riesame non doveva motivare
quanto alla sussistenza di un grave quadro indiziario ma limitarsi all’accertamento della sussistenza
del procedimento penale e della imputazione;
– violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla natura apparente della motivazione
del provvedimento impugnato che non aveva considerato i punti decisivi della vicenda.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nella presente sede di
legittimità.
Quanto al primo, al terzo ed al quarto motivo deve essere ricordato che in tema di provvedimenti
cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.
proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,
sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica

rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente deduce sotto le spoglie della violazione di legge vizi della
motivazione proponendo una alternativa lettura di elementi di fatto e lamentando una non corretta
conclusione quanto all’efficacia dimostrativa degli elementi acquisiti nella fase delle indagine non
deducibile nella presente fase di legittimità quanto al ricorso per cassazione avverso provvedimenti
cautelari reali ex art. 325 primo comma cod.proc.pen..
Il Tribunale del riesame reale ha spiegato con argomenti logici e conducenti per quale ragione
ritenere che il sequestro sia stato operato in assenza di adeguati elementi indiziari, ricostruendo la
natura delle attività svolte dall’indagato all’interno del Centro di assistenza agricola, l’utilizzo
promiscuo delle credenziali di accesso da parte dei dipendenti e tale valutazione non appare
integrare alcuna violazione di legge né essere meramente apparente pervenendosi ad una

A
l Il

conclusione sulla base di un ragionamento logico.
In relazione al terzo motivo, deve ancora aggiungersi che secondo l’indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte, ai fini dell’emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente
del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi
dell’art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del
“fumus delicti” in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali
desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serietà degli indizi”
costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014,
Rv. 260945). E nel caso iii oggetto il Tribunale del riesame ha proprio escluso la sussistenza del
requisito della semplice serietà degli indizi e quindi del fumus commissi delicti, con le specifiche
osservazioni svolte in motivazione rispetto alle quali il ricorrente deduce una alternativa lettura di

In relazione poi al secondo motivo, con il quale il Procuratore della Repubblica deduce vizio di
violazione di legge in relazione al parametro dettato dall’art. 192 terzo comma cod.proc.pen. con
riguardo alla negazione della valenza accusatoria delle dichiarazioni della La Paglia anche nei
confronti del A.A., asserita dal Tribunale del riesame sulla circostanza della volontà della
dichiarante di sottrarsi ad ogni responsabilità personale, deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 192
citato, come costantemente interpretato da questa Corte di cassazione, il giudice, in presenza di
chiamata in correità o reità deve procedere ad una duplica analisi sotto il profilo della credibilità
intrinseca prima ed estrinseca poi, attraverso la ricerca di uno o più riscontri individualizzanti, tali
cioè da ricollegare il chiamato al fatto-reato.
Tale essendo la natura dell’accertamento che il giudice chiamato a valutare una chiamata di reità o
correità deve effettuare, deve affermarsi che in tema di ricorso avverso provvedimento cautelare
reale, per essere integrato il vizio di violazione di legge, il giudizio di non credibilità od
inverosimiglianza delle dichiarazioni di un imputato di reato connesso effettuato dal giudice che
procede, deve essere totalmente apodittico od assertivo al punto da potere integrare una assoluta
apparenza della motivazione; ove invece la conclusione circa la non credibilità sia compiuta con
riferimento a dati processuali od a considerazioni logiche basate su elementi di fatto esposti, il
giudizio non può essere denunciato con ricorso per cassazione, non potendosi appunto configurare
la denunciata violazione di legge. La natura del giudizio di legittimità avverso provvedimenti
cautelari reali così come raffigurato dalla parte finale del primo comma dell’art. 325 cod.proc.pen.
limita la sindacabilità del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta non credibilità
intrinseca del dichiarante ovvero al giudizio di assenza di riscontri esterni solo alle ipotesi della
assoluta carenza di motivazione sul punto; ove invece il Tribunale del riesame abbia negato la
sussistenza della credibilità intrinseca od estrinseca valutando più elementi processuali, gli
eventuali vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione rispetto ad altri elementi processuali
non possono essere fatti valere con ricorso per cassazione perché estranei all’oggetto deducibile in
sede di legittimità.
L’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta la manifesta infondatezza anche del
secondo motivo, posto che il Tribunale del riesame di Enna è pervenuto ad un giudizio di non
credibilità delle accuse mosse dalla La Paglia nei confronti del A.A. sulla base della valutazione di
elementi di fatto logicamente esposti e non contestabili nella presente fase di legittimità instaurata
a seguito di ricorso avverso provvedimento cautelare reale.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve ritenersi manifestamente non fondato e
pertanto inammissibile.

P.Q.M.

elementi di puro fatto non denunciabile in questa sede di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 20/12/2017
Il Consigliere Estensore

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