Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 334 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 344 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARELLI ROBERTO N. IL 06/02/1972
avverso la sentenza n. 4787/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 10/12/2015

Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2015
Il Pr dente

La difesa di Carelli Roberto propone ricorso avverso la sentenza del 16/01/2015 con la quale la
Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha rideterminato la pena nei suoi confronti, in
relazione all’accertata responsabilità per i reati di cui agli artt. 640, 494 e 612 cod pen.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione, con riferimento all’accertata sussistenza dell’aggravante
di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. valutazione per la quale era stato disposto l’annullamento con rinvio
della precedente pronuncia del giudice d’appello.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché basato sulla riproposizione delle
deduzioni di merito, già superate nella sentenza impugnata, che esamina specificamente elementi di
fatto a fondamento della valutazione del danno, secondo i criteri della giurisprudenza prevalente,
con particolare riferimento alle condizioni soggettive delle parti lese, oltre che ai valori oggettivi
degli importi, criteri rispetto ai quali l’interessato si limita contrapporre proprie alternative
valutazioni, tese a sollecitare un esame di fatto estraneo all’ambito di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.

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