Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33398 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33398 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fontanino Giovanni

n. Il 9 agosto 1958

avverso
l’ordinanza 8 maggio 2012 — Corte di Assiste di Appello di Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;

lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di
Appello di Catania;

Data Udienza: 10/07/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 8 maggio 2012, depositata in cancelleria
1’8 novembre 2012, la Corte di Appello di Catania rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Fontanino Giovanni volta a ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, stante la non contiguità temporale e la diversità dei fatti accertati di cui alle sentenze recate nell’istanza.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Ilontanino Giovanni chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudice dell’esecuzione non ha
tenuto conto che tutti i reati commessi dal prevenuto erano ricompresi
programma dell’associazione Santapaola ed erano’stati perpetrati, diversamente da
quanto sostenuto nel provvedimento gravato, nel contesto dell’appartenenza alla
stessa; le rapine commesse in Toscana, come risulta dalla lettura delle sentenze e
dalle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, erano state commesse quando il Fontanino già apparteneva al citato sodalizio criminale; parimenti andava ritenuto per
l’omicidio che, come si legge in sentenza, era stato commesso perché il richiedente
Intendeva punire la vittima per aver adottato comportamenti scorretti.

Osserva in diritto
3. — Il Procuratore generale presso questa Corte di legittimità nel proprio parere scritto ha rilevato, nella fattispecie, la violazione delle norme sulla competenza
funzionale del giudice dell’esecuzione poiché la sentenza divenuta irrevocabile per
ultima doveva essere individuata in quella della Corte dl Assise di Appello di Catania
emessa in data 12 dicembre 2003, definitiva dal 24 settembre 2007.
Ed è in effetti a quest’ultima sentenza che si deve avere riguardo per determinare il giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod. proc.
pen.

Ud. in c.c.: 10 luglio 2013 — Fontanino Giovanni

RG: 4154/13, RU: 20;

2

PrITIV 11

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale

per questi motivi
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di Assise di Appello Catania per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 luglio 2013

nsigliere estensore

Il Presidente

Il

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